Sulmona, 275mila euro trasferiti alla nipote prima della morte. Il Tribunale dispone la restituzione
· di Andrea

Duecentosettantacinquemila euro trasferiti a una nipote poco prima della morte di un’anziana di 87 anni sono finiti al centro di una controversia familiare conclusasi davanti al Tribunale di Sulmona. Con apposita sentenza i giudici hanno affrontato il problema della legittimità del trasferimento e delle sue conseguenze sulla divisione dell’eredità, disponendo la restituzione delle somme e mandano gli atti in Procura per una probabile circonvenzione d'incapace.
La vicenda ruota attorno a una somma considerevole che la donna aveva trasferito alla nipote di 50 anni quando le sue condizioni di salute erano ormai gravemente compromesse. Gli altri familiari hanno contestato l’operazione, chiedendo che il denaro fosse restituito e considerato nella ricostruzione delle rispettive quote ereditarie.
La nipote ha sostenuto che il trasferimento fosse avvenuto con il consenso dell’anziana e che il denaro rappresentasse una forma di compenso per l’assistenza materiale e morale prestata nel corso degli anni.
Uno degli aspetti centrali della controversia riguarda il rapporto tra il valore della somma ricevuta e l’assistenza che sarebbe stata garantita in cambio.
Secondo i principi richiamati nella decisione, "un accordo con cui una persona trasferisce beni in cambio di assistenza può risultare invalido quando, al momento della stipula, una malattia particolarmente grave rende altamente probabile una morte ravvicinata e il valore dei beni trasferiti è manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni che restano da assicurare".
La controversia non si è limitata a stabilire se il trasferimento fosse legittimo. Il Tribunale ha dovuto affrontare anche le conseguenze della vicenda sulla successione e sui rapporti economici tra i familiari. La somma di 275mila euro è stata posta al centro delle operazioni di divisione ereditaria, con l’imputazione dell’importo alla quota spettante alla nipote beneficiaria e il conseguente obbligo di conguaglio in favore degli altri coeredi, secondo quanto disposto nella decisione. I giudici hanno inoltre escluso che la questione dovesse essere risolta attraverso le normali regole con cui si contestano le donazioni che ledono i diritti degli eredi o si riportano nell’eredità determinati beni ricevuti in vita. Il punto, in questo caso, era la restituzione di una somma trasferita sulla base di un negozio ritenuto invalido.
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