Nega accesso agli atti all'avvocata. Comune condannato dal Tar
· di Andrea

### Sulmona, il Comune dovrà pagare 2mila euro per il diniego di accesso agli atti
Si riunirà domani il consiglio comunale d’urgenza chiamato, tra le altre cose, ad approvare il pagamento di circa 2mila euro di spese legali che il Comune di Sulmona dovrà sostenere dopo una sentenza del TAR Abruzzo.
La Sezione Prima del Tribunale amministrativo regionale, lo scorso maggio, ha infatti accolto il ricorso presentato dall’avvocata Marina Fracassi contro l’ente comunale, ordinando all’amministrazione di consegnarle una serie di documenti interni e condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
La vicenda nasce dai rapporti di lavoro e dai dissensi organizzativi emersi all’interno dell’Ufficio legale del Comune di Sulmona tra la Fracassi, coordinatrice e responsabile dell’ufficio, e due colleghi assunti attraverso una procedura di mobilità interna.
Nel novembre 2025 uno dei due, l’avvocato Antonio Pecilli, aveva presentato, tramite i propri legali, una richiesta di risarcimento danni nei confronti della responsabile, contestandole presunte condotte illecite o omissive.
Per poter predisporre la propria difesa in sede civile, Fracassi aveva quindi chiesto al Comune di accedere a tutte le comunicazioni, istanze e diffide trasmesse dai due colleghi al sindaco, al segretario generale e all’amministrazione nel periodo compreso tra dicembre 2022 e dicembre 2025.
L’ente, dopo un iniziale silenzio, aveva negato l’accesso sostenendo che l’istanza fosse generica, priva degli estremi di protocollo e finalizzata a un inammissibile controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Secondo il Comune, inoltre, la richiesta avrebbe richiesto una complessa elaborazione dei dati.
La ricorrente si è così rivolta al TAR, che ha ritenuto illegittimo il diniego.
Secondo i giudici amministrativi, Fracassi possiede infatti “un interesse concreto, diretto e attuale all’ostensione dei documenti”, ritenuti indispensabili per esercitare il proprio diritto di difesa rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dal collega.
Il TAR ha inoltre giudicato sufficientemente precisa la richiesta, poiché delimitata dai nominativi dei mittenti, dai destinatari, dal periodo temporale e dall’oggetto dei documenti.
Infine, il Tribunale ha chiarito che la ricerca dei documenti protocollati attraverso i sistemi gestionali dell’ente non comporta alcuna elaborazione complessa dei dati né configura un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
Si tratta, piuttosto, di una semplice consultazione informatica effettuata per nominativo.
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