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Costretti a spogliarsi e fare squat in caserma. Il giudice "illegittima la perquisizione"

· di Andrea
Costretti a spogliarsi e fare squat in caserma. Il giudice "illegittima la perquisizione"
Sono illegittime le perquisizioni effettuate dai carabinieri nei confronti di due fratelli di Castel di Sangro. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona Emanuele Lucchini che ha accolto l’opposizione presentata dai giovani di 30 e 33 anni, entrambi assistiti dall’avvocata Tania Liberatore, ritenendo che l’intervento della polizia giudiziaria fosse avvenuto in assenza dei presupposti previsti dalla legge. La vicenda risale ai mesi scorsi ed era iniziata durante un normale pattugliamento nel centro abitato di Castel di Sangro. Secondo quanto riportato nei verbali, i due giovani erano apparsi agli operanti in atteggiamento sospetto. Dopo essere stati fermati, avrebbero inoltre manifestato nervosismo e risposto in maniera stizzita alle domande dei carabinieri. Da qui l’accompagnamento in caserma e la successiva perquisizione personale, che aveva dato esito negativo. Il provvedimento di convalida era stato adottato dalla procura della Repubblica di Sulmona il giorno successivo. I due avevano quindi proposto opposizione, contestando in particolare l’applicazione dell’articolo 4 della legge 152 del 1975. La norma consente alla polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni immediate in situazioni di necessità e urgenza, quando specifiche e concrete circostanze facciano ritenere attuale un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica o individuale. L’intervento deve inoltre essere finalizzato, tra l’altro, ad accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti atti ad offendere. Proprio sull’assenza di tali presupposti si fonda la decisione del Gip. Nel provvedimento, il giudice osserva che il "comportamento descritto nei verbali come circospetto e nervoso non sarebbe stato accompagnato da ulteriori elementi concreti in grado di far emergere un pericolo attuale". «Il mero nervosismo, in assenza di ulteriori elementi o circostanze sintomatiche dell'occultamento di armi, esplosivi, strumenti di effrazione o altri oggetti atti ad offendere, non vale pertanto a legittimare il ricorso ai poteri attribuiti dalla norma», si legge nell’ordinanza. Il giudice richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la nozione di “operazioni di polizia” prevista dalla normativa può comprendere le ordinarie attività istituzionali, incluso un normale servizio di pattugliamento. Il problema, dunque, non sarebbe stato lo svolgimento del controllo in sé, ma l’assenza delle condizioni concrete necessarie per procedere alla perquisizione. Oer queste ragioni, il giudice ha accolto l’opposizione e dichiarato «l’illegittimità degli atti di perquisizione impugnati». La decisione non mette in discussione la possibilità per le forze dell’ordine di effettuare controlli durante l’attività di pattugliamento. Il principio affermato dal Gip riguarda il passaggio successivo: per trasformare un controllo in una perquisizione personale devono sussistere specifiche e concrete circostanze tali da rendere attuale il pericolo previsto dalla legge. Nel caso esaminato, il solo nervosismo dei due giovani è stato ritenuto insufficiente.
"Ora procederemo alla richiesta di risarcimento danni. È stata per noi una questione di principio"- annuncia l'avvocata Liberatore

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