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Buoni fruttiferi prescritti, Poste dovrà risarcire 142mila euro a un 51enne di Sulmona

· di Andrea
Buoni fruttiferi prescritti, Poste dovrà risarcire 142mila euro a un 51enne di Sulmona
Dovevano essere, secondo le informazioni ricevute al momento della sottoscrizione, buoni fruttiferi con una durata ventennale. È invece emerso, più di ent'anni dopo, che quei titoli appartenevano alla serie AA3, con una durata settennale e una scadenza ormai ampiamente superata. È la vicenda che ha visto protagonista un 51enne di Sulmona, erede del padre con il quale, nel 2002, aveva sottoscritto in contitolarità 15 buoni fruttiferi postali per un valore complessivo di 142.500 euro. Nell'aprile del 2024 l'uomo si è presentato allo sportello di un ufficio postale per chiedere il rimborso dei titoli. Ma la risposta dell'ufficio è stata negativa: i buoni risultavano appartenere alla serie AA3, con scadenza nel 2009, e il relativo diritto al rimborso era quindi prescritto dal 2019. A quel punto il 51enne ha deciso di rivolgersi alla giustizia, chiedendo a Poste Italiane il pagamento della somma investita o, in subordine, il risarcimento dei danni subiti. Al centro della contestazione, soprattutto, la documentazione consegnata al momento della sottoscrizione. Il risparmiatore ha sostenuto infatti di aver ricevuto un foglio informativo relativo a buoni ordinari ventennali, e non quello riguardante i buoni a termine settennali effettivamente sottoscritti. Una differenza tutt'altro che marginale, perché proprio la mancata conoscenza della reale scadenza avrebbe impedito al sottoscrittore di chiedere per tempo il rimborso, determinando la successiva prescrizione. Il giudice ha accolto solo in parte le richieste del 51enne. La domanda principale di rimborso dei buoni è stata respinta, perché il diritto era ormai prescritto. È stata invece riconosciuta la responsabilità contrattuale di Poste Italiane per la violazione degli obblighi informativi. Secondo la decisione, l'obbligo di consegnare al cliente il foglio informativo analitico previsto dalla normativa non può essere sostituito dalla semplice pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione, infatti, rende conoscibile la disciplina generale dei titoli, mentre il foglio informativo ha una funzione diversa: deve consentire al singolo risparmiatore di conoscere in maniera chiara ed effettiva le caratteristiche dell'investimento che sta sottoscrivendo. E proprio su Poste Italiane, secondo il giudice, gravava l'onere di dimostrare di aver consegnato al cliente il foglio informativo corretto. La conseguenza è stata una condanna al risarcimento del danno pari al capitale investito, 142.500 euro, oltre alla rivalutazione e agli interessi. Niente da fare, invece, per gli interessi che i buoni avrebbero maturato. Il cosiddetto lucro cessante è stato escluso perché non era possibile stabilire quando, se adeguatamente informato sulla scadenza dei titoli, il sottoscrittore avrebbe effettivamente chiesto il rimborso. La pronuncia affronta anche un altro aspetto importante: quello della prescrizione della domanda risarcitoria. Il termine, secondo il principio applicato nella decisione, decorre da quando il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere, conoscenza del danno. Nel caso specifico, il momento rilevante è stato individuato nella scoperta dell'avvenuta prescrizione dei buoni.
Alla fine, quindi, il 51enne non potrà ottenere il rimborso dei buoni in quanto tali, ma riceverà da Poste Italiane una somma corrispondente all'intero capitale che era stato investito oltre vent'anni fa.

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