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Asilo Rivisondoli, Consiglio di Stato dà ragione al Comune. Salvo maxi finanziamento

· di Andrea
Asilo Rivisondoli, Consiglio di Stato dà ragione al Comune. Salvo maxi finanziamento
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e dà ragione al Comune sulla vicenda dell'asilo in corso di realizzazione con i fondi Pnrr. Salvo il maxi finanziamento. La vicenda trae origine dal ricorso in appello proposto dal Comune di Rivisondoli contro la decisione del TAR Lazio che aveva confermato la legittimità del provvedimento ministeriale di esclusione dal finanziamento destinato alla realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva infatti disposto la decadenza dal contributo, pari a 435.000 euro già parzialmente erogati, contestando l’assenza di uno dei requisiti fondamentali: la proprietà pubblica dell’immobile oggetto dell’intervento. Al centro del contenzioso vi è un errore – o quantomeno un’ambiguità – nella fase di candidatura. Il Comune aveva indicato inizialmente un edificio situato in viale Marconi, salvo poi chiarire che l’intervento riguardava un diverso immobile ubicato in via Teofilo Patini. Questa discrasia ha generato un equivoco nell’istruttoria ministeriale, incidendo sulla corretta valutazione del progetto e sull’ammissibilità al finanziamento. Il TAR aveva ritenuto legittimo l’annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione, anche oltre il termine ordinario di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, evidenziando come l’errore fosse imputabile alle dichiarazioni rese dal Comune. Inoltre, aveva escluso la configurabilità di un affidamento incolpevole da parte dell’ente locale, sottolineando l’onere di diligenza qualificata gravante sui soggetti partecipanti a procedure pubbliche. Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo le criticità nella compilazione della domanda, ha tuttavia offerto una lettura più articolata della vicenda. In particolare, ha evidenziato come la documentazione tecnica allegata alla candidatura contenesse elementi idonei a individuare correttamente l’immobile oggetto dell’intervento, facendo emergere una responsabilità concorrente anche in capo all’Amministrazione per non aver svolto un’istruttoria sufficientemente approfondita. Secondo i giudici di appello, i principi di leale collaborazione e buona fede impongono obblighi reciproci sia al soggetto richiedente sia alla Pubblica Amministrazione. Ne deriva che eventuali ambiguità nella domanda avrebbero dovuto essere chiarite già nella fase istruttoria preliminare, evitando così l’adozione di provvedimenti successivi di revoca o decadenza. Un ulteriore nodo centrale della decisione riguarda la proprietà dell’immobile di via Patini. Mentre il TAR aveva ritenuto non sufficientemente provata la natura pubblica del bene, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le doglianze del Comune su questo punto, aprendo alla possibilità che anche tale edificio fosse idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dal bando.
La sentenza assume dunque rilievo non solo per il caso specifico, ma anche per le implicazioni sistemiche: ribadisce la necessità di un rigoroso rispetto delle condizioni di accesso ai fondi PNRR, ma al contempo richiama l’Amministrazione a un esercizio responsabile e completo delle proprie funzioni istruttorie. In un contesto in cui la corretta gestione delle risorse europee rappresenta una priorità strategica, il pronunciamento del Consiglio di Stato contribuisce a definire un equilibrio tra esigenze di legalità, tutela dell’affidamento e buon andamento dell’azione amministrativa.

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